1. È istituita l'Autorità per la lotta alle discriminazioni, di seguito denominata «Autorità». L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
2. L'Autorità è istituita allo scopo di promuovere la parità di trattamento e di rimuovere le discriminazioni fondate sulla razza, sull'origine etnica, sulla religione, sulle convinzioni personali, sull'handicap, sull'età, sul sesso, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere, con funzioni di controllo e garanzia della parità di trattamento e dell'operatività degli strumenti di tutela a tale fine preposti, e ha il compito di svolgere, in modo autonomo e imparziale, attività di promozione della parità e di rimozione di qualsiasi forma di discriminazione fondata sulle cause sopra menzionate, anche in un'ottica che tenga conto del diverso impatto che le stesse discriminazioni possono avere su donne e uomini.
3. L'Autorità è organo collegiale costituito da quattro componenti, di cui due eletti dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato. I componenti sono scelti tra persone che assicurano indipendenza e riconosciuta competenza nelle materie giuridiche o nelle problematiche inerenti la parità di trattamento, garantendo la presenza di entrambe le qualificazioni.
4. I componenti eleggono nel loro ambito il presidente, il cui voto prevale in caso di parità. Eleggono altresì il vicepresidente, che assume le funzioni del presidente in caso di sua assenza o impedimento.