Art. 15.
(Autorità per la lotta alle discriminazioni).

      1. È istituita l'Autorità per la lotta alle discriminazioni, di seguito denominata «Autorità». L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
      2. L'Autorità è istituita allo scopo di promuovere la parità di trattamento e di rimuovere le discriminazioni fondate sulla razza, sull'origine etnica, sulla religione, sulle convinzioni personali, sull'handicap, sull'età, sul sesso, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere, con funzioni di controllo e garanzia della parità di trattamento e dell'operatività degli strumenti di tutela a tale fine preposti, e ha il compito di svolgere, in modo autonomo e imparziale, attività di promozione della parità e di rimozione di qualsiasi forma di discriminazione fondata sulle cause sopra menzionate, anche in un'ottica che tenga conto del diverso impatto che le stesse discriminazioni possono avere su donne e uomini.
      3. L'Autorità è organo collegiale costituito da quattro componenti, di cui due eletti dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato. I componenti sono scelti tra persone che assicurano indipendenza e riconosciuta competenza nelle materie giuridiche o nelle problematiche inerenti la parità di trattamento, garantendo la presenza di entrambe le qualificazioni.
      4. I componenti eleggono nel loro ambito il presidente, il cui voto prevale in caso di parità. Eleggono altresì il vicepresidente, che assume le funzioni del presidente in caso di sua assenza o impedimento.

 

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      5. Il presidente e gli altri componenti durano in carica quattro anni e non possono essere confermati per più di una volta; per tutta la durata dell'incarico il presidente e gli altri componenti non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza né essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati né ricoprire cariche elettive.
      6. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e gli altri componenti sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.
      7. Al presidente compete una indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo presidente della Corte di cassazione. Ai componenti compete un'indennità non eccedente nel massimo, i due terzi di quella spettante al presidente. Le predette indennità di funzione sono determinate in misura tale da poter essere corrisposte a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio.
      8. Alle dipendenze dell'Autorità è posto l'Ufficio dell'Autorità di cui all'articolo 17.